LEGGE 22 dicembre 1961, n. 1546
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.
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