DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1547
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Piena ed Intera esecuzione e' data all'Accordo fra, l'Italia e la Finlandia per lo scambio di apprendisti, concluso a Helsinki il 18 febbraio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 13 dell'Accordo stesso.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 101. - VILLA
Accordo- art. 1
ACCORDO fra l'Italia e la Finlandia per lo scambio degli apprendisti (Helsinki 18 febbraio 1961) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE PER LO SCAMBIO DI APPRENDISTI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Finlandese, tenuto conto dei vantaggi sociali e culturali che uno scambio di apprendisti fra i due Paesi potra' offrire e considerata la necessita' di regolare un tale scambio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. Il presente Accordo si applica agli apprendisti, intendendo per tali quei cittadini di uno dei due Paesi contraenti che si recano nel territorio dell'altro al fine di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche, occupandosi per un periodo determinato presso un datore di lavoro. 2. Gli apprendisti, sia dell'uno che dell'altro sesso possono svolgere un lavoro intellettuale, o manuale, eccezione, fatta per il lavoro domestico. In linea di principio gli apprendisti dovranno avere eta' compresa fra i 18 ed i 30 anni.
Accordo- art. 2
Art. 2. 1. Con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, gli apprendisti di uno dei due paesi sono autorizzati a costituire un rapporto di lavoro nell'altro Paese alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni. 2. L'ammissione degli apprendisti prescinde in generale dalla situazione del mercato del lavoro esistente nelle categorie professionali interessate. Le supreme autorita' amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare l'esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo. 3. In ciascuno dei Paesi contraenti l'autorizzazione ai lavorare in qualita' di apprendista, effettuata a norma del presente Accordo, sostituisce il permesso di lavoro.
Accordo- art. 3
Art. 3. 1. Il numero delle autorizzazioni da concedersi da uno dei Paesi contraenti agli apprendisti dell'altro Paese non deve superare le 50 unita' all'anno. 2. Il contingente di 50 unita' all'anno stabilito al comma 1 non potra' essere ridotto per il fatto che taluni apprendisti, in virtu' della proroga delle relative autorizzazioni previste nell'art. 4, comma 1, o in virtu' di autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, gia' risiedano o si rechino nel territorio dell'altro Paese. 3. Ogni autorizzazione rilasciata per un anno o per un periodo piu' breve, interamente o parzialmente utilizzata, deve essere computata sul contingente stabilito. Ciascun Paese ha diritto di usufruire per intero del contingente annuale anche se l'altro Paese non utilizzi, o utilizzi soltanto parzialmente, il proprio. Le quote di contingente inutilizzate nell'anno cui si riferiscono non possono essere riportate all'anno seguente. 4. Il numero degli apprendisti indicato al comma 1 potra' essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. Tali eventuali accordi, riguardanti il successivo anno solare, dovranno essere conclusi non oltre il 1 dicembre.
Accordo- art. 4
Art. 4. 1. Il periodo di tirocinio non dovra' superare un anno. In casi eccezionali sono ammesse proroghe sino ad una durata massima di sei mesi. 2. Una volta decorso il periodo di tirocinio autorizzato, gli apprendisti in linea di principio non possono rimanere, allo scopo di cercarvi altro posto di lavoro, nel Paese nel quale erano occupati come apprendisti. 3. Le autorizzazioni relative al tirocinio possono essere rilasciate soltanto con la riserva che l'apprendista non eserciti alcuna altra attivita' lucrativa e non occupi impiego diverso da quello per il quale l'autorizzazione gli venne concessa.
Accordo- art. 5
Art. 5. Gli apprendisti godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto cio' che concerne l'applicazione delle leggi, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonche' l'igiene e la sicurezza, del lavoro ed in genere per tutto cio' che concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza sociale dei prestatori d'opera. Mi applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti in materia tra i due Stati.
Accordo- art. 6
Art. 6. L'apprendista non puo' assumere lavoro in imprese in periodo di sciopero o serrata; qualora simile evento si verifichi mentre perdura il suo rapporto di lavoro, tale rapporto cessa al prodursi dell'evento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 2.
Accordo- art. 7
Art. 7. Gli apprendisti sono esonerati dal pagamento dei diritti e delle tasse riferentisi al rilascio delle autorizzazioni di lavoro e dei permessi di soggiorno.
Accordo- art. 8
Art. 8. L'Autorita' competente di uno dei due Paesi rilascia la necessaria autorizzazione ad un apprendista dell'altro Paese contraente solo a condizione che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all'apprendista una adeguata retribuzione, e cioe': a) per un normale rendimento, secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, secondo le tariffe correnti nella regione per la categoria professionale cui l'apprendista appartiene; b) per un rendimento inferiore al normale, con una retribuzione corrispondente al valore delle sue prestazioni o che, comunque, gli assicuri i necessari mezzi di sostentamento.
Accordo- art. 9
Art. 9. 1. Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo sono tenute a presentare domanda alla competente Autorita' del proprio Stato. Nella domanda esse devono fornire tutte le necessarie indicazioni ed allegarvi i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di buona condotta; c) certificato medico - possibilmente rilasciato dal medico in servizio presso il datore di lavoro - attestante che l'interessato e' esente da malattia contagiosa o da altra malattia, che possa ridurre la sua capacita' di lavoro; d) copie di diplomi scolastici e professionali, e, per le persone che di propria iniziativa hanno ottenuto un posto di lavoro nell'altro Paese; e) un'offerta scritta di ingaggio. 2. Spetta alla predetta Autorita' di accertare se il richiedente abbia i requisiti previsti per effettuare il tirocinio e in caso positivo trasmettere alla competente Autorita' dell'altro Paese i relativi documenti sempre che vi siano disponibilita' nel contingente annuale stabilite.
Accordo- art. 10
Art. 10. 1. Al fine di conseguire gli scopi stabiliti dal presente Accordo e di agevolare il piu' possibile le persone che aspirano a trovare un posto di lavoro come apprendista, ma che non siano in grado di trovarlo con i propri mezzi, le Autorita' competenti dei Paesi contraenti si impegnano ad assistere gratuitamente i richiedenti per trovare posti di lavoro. 2. Se il rapporto di lavoro dell'apprendista cessa prima del tempo stabilito per il tirocinio per cause a lui non imputabili oppure qualora si verifichi, mentre perdura il rapporto di lavoro, uno sciopero ed una serrata di lunga durata nell'azienda dove l'apprendista e' occupato, l'Autorita' competente del Paese in cui il predetto si trova deve prendere tutte le misure per trovargli un altro posto di lavoro appropriato.
Accordo- art. 11
Art. 11. Le competenti Autorita' dei due Paesi si impegnano a prendere le necessarie misure per una sollecita attuazione dello scambio di apprendisti previsto dal presente Accordo.
Accordo- art. 12
Art. 12. 1. Le domande di ammissione di persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo devono essere indirizzate: per i cittadini italiani, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma, per i cittadini finlandesi, a Kulkilaitosten ja Yleisten Toiden Ministerio - Harjoittelijainvaihtotoimisto - Hallituskatu 77, Helsinki, Suomi. 2. Le sopramenzionate Autorita' italiane e finlandesi dovranno immediatamente prendere reciproco contatto per l'attuazione del presente Accordo. 3. Eventuali controversie relative all'applicazione dei presente Accordo saranno risolte amichevolmente per le normali vie diplomatiche.
Accordo- art. 13
Art. 13. 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara' avvenuto lo scambio delle ratifiche ed e' valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso e' entrato in vigore. 2. Il presente Accordo si considera tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che uno dei due Paesi contraenti non lo denunci per iscritto prima del 1 luglio per la fine dell'anno in corso. 3. In caso di denuncia le autorizzazioni gia' rilasciate ai termini del presente Accordo restano valide per il periodo di tempo stabilito. Fatto in Helsinki, il 18 febbraio 1961, in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e finlandese, i due testi facendo egualmente fede. Per il Governo italiano R. DUCCI Per il Governo finlandese R. TORMGREN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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