DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1548
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 71 concernente le pensioni della gente di mare, adottata a Seattle il 28 giugno 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 6 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - SULLO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 102. - VILLA
Conference
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Convention (N. 71) concernant les pensions des gens de mer Parte di provvedimento in formato grafico
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