LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1551
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La decorrenza della carriera per il personale insegnante di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, ha effetto anche per quanto concerne il computo degli anni per il trattamento di quiescenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nelle Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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