LEGGE 3 novembre 1961, n. 1553
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
ALLEGATO Convention douaniere relative a l'importation temporaire pour usage prive' des embarcations de plaisance et des aeroneis. Parte di provvedimento in formato grafico
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