LEGGE 3 novembre 1961, n. 1553

Type Legge
Publication 1961-11-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegato

ALLEGATO Convention douaniere relative a l'importation temporaire pour usage prive' des embarcations de plaisance et des aeroneis. Parte di provvedimento in formato grafico

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