DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1557

Type DPR
Publication 1961-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costruzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1951, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Napoli:

Visto, per la citta' di Benevento il contratto collettivo 13 febbraio 1956, per i dipendenti dalle Sale da Barba, stipulato tra l'Unione Industriali ed Artigiani e la Camera del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Liberi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e 20 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, e' 28 aprile 1960, n. 1 della provincia di Benevento, in data 3 maggio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 ottobre 1916, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 30 ottobre 1950, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 15 marzo 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, misti e manicure, dipendenti da aziende artigiane; - per la citta' di Benevento, il contratto collettivo 13 febbraio 1956, relativo ai dipendenti dalle Sale da Barba; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto (e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Napoli e dalle imprese artigiane di barbieri della citta' di Benevento.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1962.

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 70. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1946 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO, MISTI E MANICURE, DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1954 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO, MISTI E MANICURE, DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1950 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERE PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 13 FEBBRAIO 1956 DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA CITTA' DI BENEVENTO. Parte di provvedimento in formato grafico

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