DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1558
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti, stipulato tra, il Sindacato Provinciale Proprietari Barbieri e Barbieri misti e il Sindacato Provinciale Liberi Lavoranti Barbieri e Parrucchieri, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri;
Visto, per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale -CISL-, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Pescara, in data 28 gennaio 1961, n. 4 della provincia di Campobasso, in data 19 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti; - per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, relativo ai lavoranti barbieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della, provincia di Pescara e del Comune di Campobasso.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 55. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 AGOSTO 1949 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA BOTTEGHE ARTIGIANI DI BARBIERI PER UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. ACCORDO COLLETTIVO 26 AGOSTO 1957 PER I LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI CAMPOBASSO. Parte di provvedimento in formato grafico
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