DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1593

Type DPR
Publication 1961-11-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, n. 35; Veduta la convenzione aggiuntiva in data 2 agosto 1961 per la proroga ventennale della durata della convenzione stipulata tra l'Universita' di Palermo e la Regione siciliana il 18 ottobre 1954, con la quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'otorinolaringoiatrica presso l'Universita' di Palermo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 2 agosto 1961, con la quale si conviene di prorogare a venti anni la durata della convenzione per il mantenimento del posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di otorinolaringoiatrica presso l'Universita' di Palermo, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 18 ottobre 1954, approvata con decreto presidenziale 22 gennaio 1955 n. 35.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 22. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Palermo-art. 1

Repertorio n. 82 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della otorinolaringoiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Palermo (proroga ventennale). L'anno millenovecentosessantuno, addi' due del mese di agosto in Palermo, nei locali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, sito in questa via Sgarlata n. 11, alle ore dieci, innanzi me, dott. Giovanni Sinatra, funzionario rogante gli atti e contratti in forma pubblico amministrativa, per conto dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione, giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/ 12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1957, registro n. 1, foglio 275; Sono presenti: a) L'on. prof. Salvatore Carnazza, nato a Comiso il 14 maggio 1919, assessore regionale per la pubblica istruzione e domiciliato, per la carica, in Palermo, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, via Sgarlata n. 11; b) Il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagherla il 2 gennaio 1903, domiciliato, per la carica, in questa via Maqueda presso il Rettorato dell'universita' degli studi di Palermo, che dichiara d'intervenire quale rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Palermo e autorizzato a stipulare la presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 1 luglio 1961 e che in copia conforme si allega al presente atto segnato con lettera "A". Detti comparenti della cui identita' personale io rogante sono certo, rinunziando col mio consenso alla assistenza di testimoni, stipulano e convengono quanto appresso, premettendo: 1) che con legge 2 agosto 1954, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 4 agosto 1954, n. 39, l'assessore regionale per la pubblica istruzione fu autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di otorinolaringoiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia; 2) che in forza dell'autorizzazione di cui al superiore n. 1), tra l'Assessorato predetto e l'Universita' comparente, fu stipulata in data 18 ottobre 1954, n. 65 di repertorio universitario una convenzione registrata in Palermo il 2 novembre 1954 al n. 4296 con la quale, tra l'altro, l'assessore del tempo assunse l'obbligo di corrispondere all'Universita' di Palermo il finanziamento annuo occorrente per il mantenimento del posto di ruolo istituito; 3) che all'art. 7 di detta convenzione leggesi che la stessa avrebbe dovuto avere la durata di dieci anni dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, salvo il rinnovo tacito per egual periodo nel caso di mancata disdetta almeno un anno prima della scadenza; 4) che, essendo stato nominato per l'insegnamento di otorinolaringoiatria il prof. Ettore Borghesan con decorrenza dall'anno accademico 1955-56 come da decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 30 giugno 1956, la durata della convenzione sopra specificata deve intendersi fino al 30 giugno 1966; 5) che la Regione siciliana con la legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" stessa del 23 giugno 1956, n. 39) ha autorizzato l'assessore regionale per la pubblica istruzione ad elevare a venti anni la durata delle convenzioni stipulate con le Universita' degli studi della Sicilia. Tutto cio' premesso, le parti qui convenute, ciascuno nelle rispettive qualita', convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. A parziale modifica della convenzione 18 ottobre 1956 a rogito dell'ufficiale rogante dell'Universita' di Palermo n. 65 di repertorio ed allegata al presente atto per farne parte integrante (allegato "B") l'art. 7 della convenzione medesima, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 1956 n. 35 e' modificata come segue: "Art. 7. - La presente convenzione avra' la durata di anni venti, a far tempo dal 30 giugno 1956, con scadenza, eventualmente prorogabile d'accordo fra le parti, fino alla fine dell'anno accademico 1975-1976".

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Palermo-art. 2

Art. 2. I comparenti medesimi, nelle rispettive qualita', confermano in ogni altra parte tutti i patti consacrati nel su ripetuto atto del 18 ottobre 1954 che qui debbono intendersi come ripetuti e integralmente trascritti.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore Universita' di Palermo-art. 3

Art. 3. La presente convenzione, perche' stipulata nello interesse della Regione e dell'Universita' degli studi di Palermo, sara' registrata in esenzione di tassa, al sensi delle norme in vigore. Scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupate pagine quattro e quanto fin qui della presente. Si da' lettura del presente atto ai comparenti che, con la sottoscrizione, lo approvano dichiarando che esso e' pienamente conforme alla loro volonta'. F.to Salvatore CARNAZZA F.to Tommaso AIELLO F.to Giovanni SINATRA Registrato a Palermo - Ufficio atti pubblici, addi' 4 agosto 1961 al n. 166, libro I, vol. 71 ME.

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