DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1597
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visto, per la provincia di Belluno l'accordo collettivo integrativo 20 agosto 1953, stipulato tra la Sezione Provinciale Industriali del Legno e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Belluno, in data 4 giugno 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 20 agosto 1953, relativo agli operai dipendenti dalle industrie boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti La disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese, boschive e forestali della provincia di Belluno.
GROCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1962
Atti del Governo registro n. 143, foglio n. 140. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 20 AGOSTO 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 APRILE 1952, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico
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