DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1626
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1954, n. 130;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 20 marzo 1961, con la quale, la Societa' Farmaceutici Italia di Milano si impegna a versare annualmente all'Universita' di Firenze, una somma corrispondente al 20% dei contributi dovuti al titolare del posto di runilo convenzionato destinato all'insegnamento di "Microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto stesso, stipulata il 14 luglio 1953 ed approvata con decreto presidenziale in data 4 gennaio 1954, n. 130.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 49. - VILLA
Allegato
Repertorio n. 488 Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze addi' 14 luglio 1953 tra la Societa' farmaceutici Italia di Milano e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "Microbiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA. L'anno millenovecentosessantuno, e questo di venti del mese di marzo in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1 luglio 1950. senza l'assistenza di testimoni avendone con me d'accordo le parti rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera, il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze in piazza San Marco, 4, non in proprio ma quale rettore dell'Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze il 14 luglio 1953, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 9 luglio 1960 che si allega sotto lettera A); Bertini dott. Giulio, nato ad Arcola (La Spezia) il 7 gennaio 1908 e residente a Milano in via Alberto da Giussano, 4, non in proprio ma quale procuratore speciale della Societa' Farmaceutici Italia, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto dall'amministratore delegato e quindi di legale rappresentante dalla suindicata Societa', investito dei poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione, come da atto che qui si allega sotto lettera B), comparenti della cui identita' personale io sottoscritto sono certo; Premesso che tra la Societa' Farmaceutici Italia di Milano e l'Universita' degli studi di Firenze rispettivamente rappresentanti dal dott. Giulio Bertini e dal prof. Bruno Borghi, il 14 luglio 1953, a Firenze, e' stata stipulata, per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di Microbiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, apposita convenzione a rogito del sottoscritto funzionario, registrata a Firenze, atti civili, il 7 luglio 1953, al numero 667, vol. 524 (gratis), che il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3233 del 5 aprile 1960, diretta ai rettori delle Universita', ha fatto conoscere la necessita' di stipulare atti integrativi per l'aggiornamento degli oneri di spesa delle convenzioni attualmente in corso per il mantenimento dei posti di ruolo, qualora detti oneri risultano inferiori all'effettivo costo dei posti stessi, avvertirlo che in difetto di tale aggiornamento, le Universita' saranno tenute a rimborsare l'Erario con i fondi del proprio bilancio, delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per il pagamento degli assegni dovuti ai titolari dei posti medesimi, che con successiva lettera del 6 aprile 1960 lo stesso Ministero su invito di quello del tesoro, ha fatto presente che la somma da rimborsare allo Stato per la costituzione del fondo da destinare al trattamento di quiescenza dei titolari suddetti, dovra' essere stabilito in ragione del 20% dello stipendio spettante al titolare del posto che la predetta convenzione non prevede il versamento da parte della Societa' Farmaceutici Italia di un'altra somma oltre quella indicata all'art. 2, per la costituzione di un fondo da destinare al trattamento di quiescenza del titolare del posto predetto. Tutto cio' premesso i comparenti nella qualita' convengono e stipulano quanto appresso: La Societa' Farmaceutici Italia di Milano, in aggiunta a quanto e' stabilito dall'art. 2 di cui alla convenzione registrata a Firenze, atti civili, il 7 luglio 1953, n. 667, vol. 524 (gratis), si impegna a versare attualmente e per tutta la durata della Convenzione ed eventuali successivi rinnovi, alla Universita' degli studi di Firenze, che a sua volta procedera' a versarlo allo Stato, l'ammontare corrispondente al 20% dello stipendio e della 13ª mensilita' spettanti al titolare del posto, lordo di tutte le ritenute, con effetto dalla data della nomina del titolare stesso fermo restando le altre clausole della convenzione citata. Il presente atto e' esente da tassa di registro e di bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perche' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli stadi di Firenze. Il presente atto consta di cinque pagine e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta uso bollo, scritto da persona di mia fiducia salvo quanto notasi di mio pugno, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante. F.to E. Paolo Lamanna" Giulio Bertini" Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 25 marzo 1961 al numero 177 - Vol. I Es. Esatto L. gratis.
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