DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1638
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo 19 novembre 1958, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, stipulato tra la Associazione Artigiani di Cesena, l'Associazione Artigiani di Rimini e Circondario, l'Artigianato Forlivese Provinciale, l'Associazione Provinciale Artigiani e la C.I.S.L-Terra, la U.I.L.-Terra, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Forli', in data 19 novembre 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per il quale e' stato stipulato, per la provincia di Forli', l'accordo collettivo 19 novembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forli'.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 184. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA SPREMITURA DELLE OLIVE, DELLA PROVINCIA DI FORLI. Parte di provvedimento in formato grafico
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