DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1655
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1946, e relative tabelle per il trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori Provinciali Imposte Dirette e Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Nazionale Lavoratori di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie Imposte Dirette;
Visto l'accordo collettivo nazionale 21 novembre 1946, per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 marzo 1946;
Visto l'accordo collettivo nazionale 2 aprile 1948, per l'unificazione dei coefficienti di scala mobile e la rivalutazione dell'indennita' di mensa per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da privati, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Sezione Privati della Federazione Nazionale Lavoratori di Esattorie, Tesorerie Enti Locali e ricevitorie Imposte Dirette;
Vista la convenzione collettiva nazionale 15 giugno 1950, relativa alla determinazione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali gestite dalle aziende di credito (escluse le casse di risparmio i monti di credito su pegno e enti equiparati), stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori Ricevitori delle Imposte Dirette e Tesorieri di Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 7 aprile 1954, relativo alla revisione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, la Federazione italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati;
Visto l'accordo collettivo nazionale 26 giugno 1954, relativo all'orario di lavoro del personale dipendente dalle esattorie tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 7 aprile 1954;
Visto l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954, per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitori" imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e il Sindacato Nazionale del Personale Direttivo di Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 dicembre 1954, concernente la misura degli assegni familiari e l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo di Esattorie. Ricevitorie Imposte e Tesorerie;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, sulla scala mobile per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, concernente l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche e la privati e l'integrazione degli assegni familiari al personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo in pari data;
Visto l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Diretti e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1956, relativo all'adeguamento del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette esclusi i funzionari, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 27 febbraio 1957, per l'adeguamento del trattamento economico dei funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e del Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie e Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Collettori Funzionari e Capi Ufficio;
Vista la convenzione collettiva nazionale 27 luglio 1937, modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale 13 dicembre 1941, per il personale dipendente dalle esattorie tesorerie e Ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati monti di credito su pegno, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Collettori Funzionari e Capi Ufficio delle Esattorie delle Imposte Dirette, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Ufficiali e Messi Esattoriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 luglio 1955, sulle ferie spettanti agli impiegati ed ai funzionari dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;
Visto l'accordo collettivo nazionale 11 agosto 1958, sul trattamento di malattia per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla nuova misura degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno, tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, la Federazione italiana Lavoratori Servizi Tributari e delle Assicurazioni, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la. Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie delle Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali - C.I.S.L.;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Ufficiali e Messi Esattoriali - C.I.S.L. -; ai quali ha aderito, in data 4 agosto 1960, l'Unione italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati - U.I.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 141 del 25 febbraio 1961, delle convenzioni e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1946, relativo al trattamento economico del personale dipendente da esattorie, ricevitorie delle imposte dirette e tesorerie enti locali; l'accordo collettivo nazionale 21 novembre 1946, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 2 aprile 1948, relativo alla unificazione dei coefficienti di scala mobile ed alla rivalutazione della indennita' di mensa per il personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da privati; la convenzione collettiva nazionale 15 giugno 1950, relativa alla determinazione del trattamento economico per il personale dipendente da esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali gestite dalle aziende di credito (escluse le casse di risparmio, i monti di credito su pegno ed enti equiparati); l'accordo collettivo nazionale 7 aprile 1954, relativo alla revisione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 26 giugno 1954, relativo all'orario di lavoro del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954, relativo ai funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 18 dicembre 1954, relativo alla misura degli assegni familiari ed all'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio; l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, relativo alla, scala mobile per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali; l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, relativo all'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche e da privati ed all'integrazione degli assegni familiari al personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche; l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1956, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari; l'accordo collettivo nazionale 27 febbraio 1957, relativo all'adeguamento del trattamento economico dei funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; la convenzione collettiva nazionale 27 luglio 1957, modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale 13 dicembre 1941 relativo al personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno; l'accordo collettivo nazionale 12 luglio 1958, relativo alle ferie spettanti agli impiegati ed ai funzionari dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche; l'accordo collettivo nazionale 1 agosto 1958, relativo al trattamento di malattia per il personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche; l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1953, relativo alla nuova misura degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno; l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla revisione del trattamento economica dei funzionari dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette; l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole delle convenzioni e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativi cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli enti locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati. Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 20. - VILLA
Allegato
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