LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1657

Type Legge
Publication 1961-12-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data dal Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 del medesimo.

GRONCHI FANFANI - SEGNI GONELLA - PELLA TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Protocollo

TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento (Strasburgo, 6 marzo 1950). TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL, A' L'ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITE' DU CONSEIL DE L'EUROPE Parte di provvedimento in formato grafico

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