LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1657
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data dal Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 del medesimo.
GRONCHI FANFANI - SEGNI GONELLA - PELLA TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo
TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento (Strasburgo, 6 marzo 1950). TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL, A' L'ACCORD GENERAL SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITE' DU CONSEIL DE L'EUROPE Parte di provvedimento in formato grafico
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