LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1658
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare: a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua; b) Convenzione sull'alto mare.
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