DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1661

Type DPR
Publication 1961-09-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634;

Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I ruoli speciali transitori, previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con emendamenti, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale insegnante e assistente non di ruolo degli istituti statali per sordomuti e dell'Istituto a Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, sono istituiti per le seguenti categorie: 1. Personale degli istituti statali per sordomuti: a) insegnanti; b) insegnanti di materie speciali; c) maestre giardiniere; d) assistenti. 2. Personale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista: a) maestre. Il numero dei posti riservati al ruolo speciale transitorio e' determinato: per ciascuna delle categorie indicate nei n. 1, lettere a), e), d) e n. 2, dal numero dei corrispondenti posti di ruolo vacanti alla data del 1 maggio 1948; per la categoria indicata nel n. 1, lettera b), dal numero dei posti di incarico esistenti di fatto alla predetta data del 1 maggio 1948, secondo la situazione dei singoli istituti. Il numero dei posti predetti di ruolo speciale transitorio, cosi' determinato, e' indicato nella tabella A), annessa al presente decreto, nella quale sono indicati altresi' i titoli di studio prescritti per accedere a tali posti.

Art. 2

L'iscrizione nel ruoli speciali transitori di cui alle lettere a), c), d) del n. 1 del precedente articolo (insegnanti, maestre giardiniere, assistenti degli istituti statali per sordomuti) e di cui al n. 2 dello stesso articolo (maestre dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di posti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso dei prescritti titoli di studio, abbiano prestato, alla data del 30 giugno 1948, servizio non di ruolo negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma, per almeno quattro anni, di cui non meno di due nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48. Il periodo di servizio e' ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nell'anzidetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che comunque appartengano a categorie alle quali siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi. Il periodo di servizio e' ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nelle prove di esame di un precedente concorso indetto dallo Stato per posti corrispondenti a quelli ai quali essi aspirano, negli istituti statali per sordomuti e nella scuola statale di metodo sopra indicata. Ai fini della validita' di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico, durante le vacanze estive. Agli effetti dell'immissione nel ruolo speciale transitorio degli assistenti degli istituti statali per sordomuti, e' valido anche il servizio non di ruolo prestato come insegnante negli istituti stessi. Nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti possono essere immessi altresi' gli assistenti di ruolo alla data del 30 giugno 1948, sempre che abbiano i titoli di studio prescritti ed abbiano un'anzianita' di ruolo di quattro anni, ovvero di due o di un anno, qualora si trovino nelle condizioni rispettivamente previste nel secondo comma e nel terzo comma del presente articolo, ed abbiano, di fatto, prestato servizio, nei predetti anni, come insegnanti. Ove consegnano la nomina nel ruolo speciale transitorio predetto, essi conservano, durante la permanenza nel ruolo stesso, il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo da cui provengono.

Art. 3

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui alla lettera b) del n. 1 del precedente art. 1 (insegnanti di materie speciali negli istituti statali per sordomuti) e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base a graduatorie di merito, distinte per le singole specie di insegnamenti, nelle quali sono collocati coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo stesso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio scolastico 1943/44 - 1947/48 presso gli istituti statali per sordomuti. Il periodo di servizio indicato nel precedente comma e' ridotto a due anni, di cui uno nel predetto quinquennio, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni ai pubblici impieghi. Non e' valutabile, ai fini della immissione nei ruoli speciali transitori, il servizio prestato per gli insegnamenti con un numero di ore settimanali inferiore a 10. Ai fini della validita' di ogni anno di servizio, quest'ultimo deve essere stato prestato per un periodo valido, in base alle norme vigenti, per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive. Non e' richiesta la presentazione di alcun titolo di studio per coloro i quali, essendo in servizio presso gli istituti statali per sordomuti, in qualita' di insegnanti di materie speciali alla data del 1 maggio 1948, avevano, a quella data, almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, prestato presso i suddetti istituti.

Art. 4

Le graduatorie di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 3 sono formate da apposite Commissioni in base a concorsi nazionali per titoli indetti dal Ministro per la pubblica istruzione per ciascuna specie di posti. Le Commissioni giudicatrici sono composte ciascuna di tre membri, nominati dal Ministro e scelti come segue: a) per i concorsi a posti negli istituti statali per sordomuti: 1) di un funzionario appartenente al ruolo del personale di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, o appartenente al ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare, con funzioni di presidente; 2) di un direttore di istituto statale per sordomuti; 3) di un insegnante di ruolo degli istituti statali per sordomuti. Un funzionario di carriera direttiva dei Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe e' aggregato alla Commissione con funzioni di segretario; b) per il concorso a posti di maestra nell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione degli educatori dei minorati della vista, la Commissione e' composta come indicato nella precedente lettera a), salvo che, in luogo del membro di cui al n. 2), sara' chiamato a far parte della Commissione il preside dell'Istituto predetto, e, in luogo del membro di cui al n. 3), sara' chiamato un insegnante di ruolo dello stesso Istituto. I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi considerati nel presente articolo sono stabiliti dalla allegata tabella B).

Art. 5

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli, si prescinde dal limite massimo di eta', salvo che siasi superato, alla data del 1 ottobre 1948, il limite di 65 anni compiuti.

Art. 6

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non puo' essere minore di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 7

Per la presentazione dei documenti saranno osservate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 8

Per ogni concorso e' compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti. Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio. A parita' di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

Le graduatorie, formate ai sensi dell'art. 8, non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarita' della operazioni compiute e la legittimita' dei criteri seguiti.

Art. 10

Per gli insegnanti di materie speciali degli istituti statali per sordomuti, il cui orario non raggiunga quello normale di 25 ore settimanali di lezione, il trattamento economico e' calcolato a venticinquesimi, in relazione alle ore d'insegnamento, sulla base dello stipendio spettante per legge agli insegnanti di cui al n. 1 dell'annessa tabella A. Il personale insegnante immesso nel ruolo speciale transitorio compie un triennio di prova; se questa risulta favorevole, esso e' confermato nei ruoli speciali anzidetti, altrimenti e' licenziato a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale assistente immesso nel ruolo speciale transitorio compie un anno di prova; si applicano, per detto personale, le disposizioni contenute nell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 83. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Numero dei posti di ruolo speciale transitorio per il personale degli istituti statali del sordomuti e dell'Istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori del minorati della vista, alla data del 1 maggio 1948. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella per la valutazione dei titoli nel concorsi per la ammissione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante ed assistente degli istituti statali dei sordomuti e dell'Istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. Parte di provvedimento in formato grafico

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