DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1665
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957, per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959, stipulato tra l'Unione delle Associazioni dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Associazione Ligure Birigenti di Aziende Commerciali;
Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti e la Sezione Provinciale della Associazione Regionale dei Dirigenti di Aziende Commerciali della Sicilia;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 1 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' commerciale per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959; - per la provincia di Come, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959; - per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957; - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; - per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bergamo, Como, Firenze, Genova, Palermo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 46. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 GIUGNO 1959 RELATIVO Al DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MARZO 1959 RELATIVO Al DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI COMO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 FEBBRAIO 1957, RELATIVO Al DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959, RELATIVO AI DIRIGENTI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1959, RELATIVO Al DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.