DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1673
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 11 luglio 1960, con il quale l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale ha recepito il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo E.N.I., accordo stipulato tra la predetta Associazione e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -; e, in pari data, tra la stessa Associazione e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, e relative tabelle, richiamato dal predetto accordo collettivo 11 luglio 1960 ed allo stesso allegato;
Visti: l'art. 5 dell'accordo 9 agosto 1945, per la disciplina del trattamento economico degli impiegati e del personale equiparato dell'Azienda Generale italiana Petroli e delle altre societa' petrolifere trasferite all'A.G.I.P., l'art. 35 del contratto collettivo 11 maggio 1950, per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda Generale italiana Petroli ed il suo personale con qualifica d'impiegato, l'art. 34 del contratto collettivo 12 settembre 1950, per la disciplina dei rapporti fra la Raffineria di Oli Minerali S.p.A. ed il suo personale con qualifica di impiegato, richiamati dal predetto contratto collettivo 9 luglio 1958, ed il medesimo allegati;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 132 e 145 rispettivamente in data 28 novembre 1960 e 6 aprile 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 11 luglio 1960, con il quale l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale ha recepito il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo E.N.I., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole del contratto collettivo 9 luglio 1958, e dei relativi suoi allegati, richiamate dall'accordo stesso ed al medesimo annesse. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo E.N.I., esercenti la ricerca, l'estrazione la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose).
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 72. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 11 LUGLIO 1960 RELATIVO AL RECEPIMENTO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE PETROLCHIMICHE E COLLEGATE A PARTECIPAZIONE STATALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 LUGLIO 1958 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DI RICERCA, DI ESTRAZIONE, DI RAFFINAZIONE, DI LAVORAZIONE O ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI NELLE AZIENDE DEL GRUPPO E.N.I.. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 LUGLIO 1958 PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DI RICERCA, DI ESTRAZIONE, DI RAFFINAZIONE, DI LAVORAZIONE O ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI NELLE AZIENDE DEL GRUPPO E.N.I.. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
ALLEGATO 1 ACCORDO 9 AGOSTO 1945 PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI E DEL PERSONALE EQUIPARATO DELL'AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI E DELLE ALTRE SOCIETA' PETROLIFERE TRASFERITE ALL'A.G.I.P.. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
ALLEGATO 2 CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 11 MAGGIO 1950 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA L'A.G.I.P. ED IL SUO PERSONALE CON QUALIFICA D'IMPIEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3 CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 SETTEMBRE 1950 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA R.O.M.S.A. ED IL SUO PERSONALE CON QUALIFICA D'IMPIEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico
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