DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1675

Type DPR
Publication 1961-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso nel senso cioe' che viene istituita presso la Facolta' di economia e commercio una scuola di perfezionamento in Statistica, calcolo delle probabilita' e scienze attuariali. Art. 59. - E' istituita presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano una scuola di perfezionamento in "Statistica, calcolo delle probabilita' e scienze attuariali". Art. 60. - La scuola e' diretta dal professore ordinario di Statistica presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' Bocconi. I docenti sono nominati, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del Consiglio di facolta'. Art. 61. - La durata del corso e' di due anni. Art. 62. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in Scienze economiche e commerciali, in Matematica, in Matematica e fisica, in Fisica e in Ingegneria, e in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Art. 63. - Al termine del primo anno di corso, gli studenti che abbiano superato tutti gli esami, possono scegliere tra i due indirizzi: 1) Statistico-demografico; 2) Attuariali. Art. 64. - Le materie di insegnamento sono: I Anno: Insegnamenti comuni ai due indirizzi: Analisi matematica; Geometria analitica; Calcolo delle probabilita'; Statistica; Demografia; Sociologia; Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche; Logica matematica. II Anno: A) Insegnamenti per l'indirizzo statistico-demografico: Statistica: corso superiore (Teoria dei campioni); Storia della statistica; Statistica aziendale; Statistica economica; Statistica applicata alle scienze fisiche; Econometrica; Biometrica e genetica; Psicologia sperimentale. B) Insegnamenti per l'indirizzo attuariale: Statistica assicurativa; Matematica finanziaria ed attuariale; Tecnica attuariale delle assicurazioni, Economia delle imprese di assicurazioni Diritto delle assicurazioni private e sociali; Tecnica amministrativa delle imprese assicurative. Art. 65. - La frequenza alle lezioni e' obbligatoria e saranno ammessi agli esami solo gli allievi che abbiano al secondo anno di corso saranno ammessi gli allievi che abbiano superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo corso. Art. 6. - Le Commissioni per gli esami di profitto saranno formate dagli stessi professori incaricati dello insegnamento delle materie del corso e presiedute dal direttore della scuola. Ai candidati che abbiano seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti prescritti dal piano degli studi verra' rilasciato un diploma di perfezionamento in Scienze statistiche demografiche o in Scienze statistiche attuariali a seconda dell'indirizzo prescelto. Art. 67. - Le tasse di iscrizione e di frequenza ed i contributi per le esercitazioni saranno stabiliti anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Universita', e comunicati attraverso il manifesto annuale della scuola.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 119. - VILLA

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