DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1676
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: a) indirizzo organico biologico: 1) Chimica dei coloranti; 2) Radiochimica; 3) Chimica nucleare; 4) Magistero di chimica; 5) Spettrochimica; 6) Struttura chimica; 7) Analisi chimica strumentale; 8) Biochimica fisica. b) indirizzo inorganico-chimico fisico: 1) Chimica dei coloranti; 2) Radiochimica; 3) Chimica nucleare; 4) Magistero di chimica; 5) Spettrochimica; 6) Strutturistica chimica; 7) Analisi chimica strumentale; 8) Biochimica fisica. Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti: 1) Chimica dei coloranti; 2) Radiochimica; 3) Chimica nucleare; 4) Magistero di chimica; 5) Spettrochimica; 6) Strutturistica chimica; 7) Analisi chimica strumentale; 8) Biochimica fisica. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 1) Biologia marina; 2) Ecologia; 3) Embriologia sperimentale; 4) Fisiologia vegetale; 5) Genetica; 6) Ecologia applicata. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: 1) Biochimica fisica; 2) Citologia; 3) Ecologia; 4) Fisiologia vegetale; 5) Genetica; 6) Micologia; 7) Microbiologia. Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: 1) Cristallochimica; 2) Mineralogia applicata; 3) Ecologia; 4) Geologia regionale; 5) Giacimenti minerari; 6) Idrogeologia; 7) Micropalentologia; 8) Rilevamento geologico; 9) Sedimentalogia. Il titolo della scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psicopedagogia annessa alla facolta' di magistero e' mutato in "scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia". Art. 78, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e modificato come segue: "E' istituita presso la Facolta' di magistero una scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia". Art. 81, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e modificato come segue: "La scuola rilascera' un diploma di specializzazione in psicologia o in pedagogia, o in psico-pedagogia". Art. 83. - Agli insegnamenti fondamentali della suddetta scuola sono aggiunti quelli di: i) Psico-pedagogia; l) Psicologia sociale. Gli insegnamenti complementari sono i seguenti: m) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio); n) Psicologia applicata ai problemi del lavoro; o) Psicologia chimica; p) Legislazione scolastica; q) Statistica. Art. 85, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore della scuola e' scelto dal Consiglio di facolta' di magistero tra i professori di ruolo della Facolta' medesima. La durata della carica e' di due anni con possibilita' di riconferma. Il Consiglio su proposta del direttore della scuola, nomina anche i docenti che vengono scelti tra i professori di ruolo, i liberi docenti e tra le persone di riconosciuta competenza nella specialita'". Gli articoli 87, 88, 89 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 87. - "Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere a), b), f), g), l), m), n); gruppo psico-pedagogico, a cui appartengono tutte le altre". Art. 88. - "Lo studente sara' ammesso all'esame di diploma dopo aver nel biennio seguito i corsi e superati gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a tre complementari se aspira al diploma di Psicologia o al diploma di Pedagogia e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di Psico-pedagogia". Art. 89. - "Il diploma di specializzazione sara' in Psicologia o in Pedagogia a secondo che l'argomento della tesi verta su materia rispettivamente di Psicologia, o di Pedagogia; la specializzazione in Psico-pedagogia sara' concessa a chi avra' superato gli esami in tutte le cinque materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 105. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.