DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1685

Type DPR
Publication 1961-12-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale del lavoro 24 marzo 1960 per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Agrigento:

Visti, per la provincia di Caltanissetta:

Visti, per la provincia di Catania:

Visti, per la provincia di Palermo:

Visti, per la provincia di Ragusa:

Visti, per la provincia di Siracusa:

Visti, per la provincia di Trapani:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Agrigento, in data 5 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Caltanisetta, in data 28 giugno 1960, n. 8 della provincia di Catania, in data 2 agosto 1960, n. 4 della provincia di Palermo, in data 15 settembre 1960, n. 1 della provincia di Ragusa, in data 22 gennaio 1960, n. 1 della provincia di Siracusa, in data 9 aprile 1960, n. 2 della provincia di Trapani, in data 11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo integrativo 22 aprile 1952 e l'accordo collettivo 10 maggio 1958, per i braccianti agricoli avventizi, gli accordi collettivi 25 maggio 1953 e 3 giugno 1954, per i braccianti agricoli addetti alla mietitura, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1951, per i salariati fissi, l'accordo collettivo 9 agosto 1956, per i lavoratori addetti alle opere di rimboschimento; - per la provincia di Caltanissetta, il contratto collettivo integrativo 21 ottobre 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 18 giugno 1959 per i lavoratori addetti alla mietitura dei cereali, l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura meccanica, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi; - per la provincia di Catania, il contratto collettivo 24 luglio 1954, l'allegato accordo collettivo 24 luglio 1954, e l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i salariati fissi, il contratto collettivo 3 settembre 1959, per i Braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 18 gennaio 1954, per i salariati fissi il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1957, per i braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Ragusa, il patto collettivo integrativo 24 maggio 1954 e il contratto collettivo 24 maggio 1954, per i salariati fissi, il patto collettivo integrativo 17 maggio 1957 e il contratto collettivo 27 febbraio 1959, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 maggio 1959, per i lavori di falciatura fieno, mietitura grano e trebbiatura, l'accordo collettivo 12 settembre 1959, per i lavoratori addetti alla vendemmia; - per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 5 settembre 1957 e l'accordo collettivo 3 ottobre 1959, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 28 giugno 1959, per i lavoratori addetti alla mietitura; - per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 14 gennaio 1954, per i salariati fissi, il contratto collettivo 23 aprile 1957, per i braccianti agricoli; sono regolati dia norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962

Atti del governo, registro n. 144, foglio 107. - VILLA

Allegato

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