DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1691
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1893, n. 731 (parte supplementare), con il quale il Consorzio universitario di Pisa fu eretto in Ente morale e ne fu approvato lo statuti organico;
Veduto il regio decreto 16 maggio 1900, n. 163 (parte supplementare), che apporto' alcune modifiche al regio decreto n. 731 predetto;
Veduto il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, con il quale il Consorzio universitario di Pisa venne trasformato in Consorzio interprovinciale per la Universita' e gli altri Istituti superiori di Pisa e ne fu approvato il nuovo statuto organico;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1919, n. 800;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 666;
Veduta la domanda in data 25 giugno 1960 del rettore dell'Universita' di Pisa, presidente del Consorzio, con la quale chiede l'approvazione di un nuovo statuto per il Consorzio interprovinciale dell'Universita' di Pisa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto del Consorzio interprovinciale della Universita' di Pisa, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' abrogato. In sua vece e' approvato il nuovo statuto firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente ed annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 agosto 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 1455, foglio n. 21. - VILLA
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 1
CONSORZIO INTERPROVINCIALE UNIVERSITARIO Schema del nuovo statuto Art. 1. Il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa ha lo scopo di integrare l'opera dello Stato - oltre quanto allo Stato vien fatto obbligo per legge - per provvedere alle esigenze dell'Universita' degli studi di Pisa, inclusi quelli connessi con la istituzione di nuovi insegnamenti, di contribuire al suo incremento mediante la corresponsione di contributi all'Universita' e agli Istituti da essa dipendenti e di incoraggiare ricerche, studi e pubblicazioni di notevole interesse scientifico, secondo i fini e le tradizioni della Universita'.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, istituito in Pisa per la durata di cinquanta anni a partire dal 30 dicembre 1893, e prorogato per la durata di 25 anni a far tempo dal 1 gennaio 1949, ha sede in Pisa, presso la Universita' degli studi, ed e costituito oltre che dalle Amministrazioni provinciali e comunali, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle Casse di risparmio che ne fanno gia' parte, anche da altri Enti pubblici e privati, da Associazioni e da privati cittadini che ne facciano richiesta e che si impegnino formalmente a conferire per tutta la durata di esso un contributo annuo ordinario, ai sensi del successivo
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 3
Art. 3. Le entrate del Consorzio sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi versati dagli Enti partecipanti al Consorzio, determinati nel modo seguente: a) le Amministrazioni provinciali, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione territoriale dell'intera Provincia e sulla popolazione scolastica universitaria di tutto il territorio della Provincia; b) i Comuni capoluogo di Provincia, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione dei Comuni stessi e sulla loro popolazione scolastica universitaria; c) i Comuni non capoluogo di Provincia, ma con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione di ciascun Comune; d) i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, gia' aderenti al Consorzio, versano il contributo deliberato in passato, che viene consolidato, salvo aumenti liberamente determinati. I Comuni di nuova adesione versano un contributo calcolato sulla popolazione territoriale. e) le Camere di commercio, industria e agricoltura, conferiscono un contributo pari a 1/5 dei contributi pagati da tutti gli Enti delle rispettive Province, di cui alle precedenti lettere a) b) c) d); f) le Casse di risparmio conferiscono un contributo non inferiore al 5% degli utili annui di gestione; g) gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e i privati cittadini versano il contributo annuo determinato all'atto della loro associazione al Consorzio, e comunque in misura non inferiore a L. 150.000; h) le Amministrazioni comunali e quella provinciale di Pisa, oltre ai contributi di cui alle lettere precedenti a) - b) versano ciascuna un contributo fisso annuo di L. 1.500.000. La tangente dovuta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa viene collocata sulla somma di tali contributi e di quelli degli altri Comuni della provincia di Pisa. Le quote capitarie, per il computo dei contributi proporzionali da popolazione territoriale e alla popolazione scolastica sono determinate dall'assemblea, ai sensi dell'art. 7. Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali contributi straordinari degli Enti partecipanti al Consorzio, nonche' dai contributi liberamente disposti di volta in volta da Enti pubblici e privati, da Associazioni o da privati cittadini. I contributi di cui alle entrate ordinarie, sono calcolati per la popolazione sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, e per gli studenti sulla base dei dati forniti dalla Direzione amministrativa della Universita', in seguito a rilevazione eseguita sugli studenti iscritti, in corso e fuori corso. Tali contributi, pertanto, saranno riveduti per la popolazione studentesca ogni cinque anni e per la popolazione territoriale in corrispondenza dei dati risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Le quote capitarie per abitante o per studente sono fissate per le varie Province e i vari Comuni, su proposta del Consiglio di amministrazione, con deliberazione della assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 4
Art. 4. Gli organi del Consorzio sono: 1) il rettore, presidente; 2) l'assemblea; 3) il Consiglio di amministrazione.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 5
Art. 5. Il rettore, presidente: a) ha la rappresentanza legale del Consorzio; b) convoca l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione, di cui e', di diritto, il presidente. c) cura la regolare e sollecita escuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione: d) firma i mandati di entrata e di uscita e rilascia quietanza per conto del Consorzio; e) prende i provvedimenti di particolare urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella prima adunanza. In caso di assenza o d'impedimento e' sostituito dal preside piu' anziano membro del Consiglio di amministrazione.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 6
Art. 6. L'assemblea e' composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio, dai rappresentanti dell'Universita' di Pisa, nelle persone del rettore e dei presidi delle Facolta' e del direttore amministrativo.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 7
Art. 7. Compiti dell'assemblea sono: a) deliberare sul bilancio preventivo; b) deliberare sul rendiconto morale ed economico dell'anno precedente; c) deliberare su eventuali modifiche dello statuto; d) deliberare sulle proposte del Consiglio di amministrazione circa la variazione delle quote capillarie, di cui all'articolo 3; e) eleggere il Consiglio di amministrazione; f) eleggere il Collegio dei sindaci; g) esaminare altri eventuali argomenti che il Consiglio di amministrazione ritenesse opportuno sottoporre al suo esame. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 8
Art. 8. Le adunanze dell'assemblea sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno meta' dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti piani la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti consorziati. Le adunanze in seconda convocazione possono essere indette per una ora dopo quella indicata per la prima convocazione. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti presenti e non astenuti; a parita' di voti le proposte s'intendono respinte. Per le deliberazioni in merito al punto b) del precedente art. 7, e' richiesta la maggioranza dei 2 3 dei presenti e non astenuti. Le votazioni si fanno per voti palesi, con diritto ai votanti di motivare il voto e di inserire nel verbale la motivazione. Nei casi nei quali si tratta di persone, le votazioni devono farsi con schede segrete.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, e' eletto dall'assemblea e si compone: a) di cinque presidi delle Facolta' dell'Universita' di Pisa; b) di 10 membri, scelti tra i rappresentanti degli Enti partecipanti, in modo che ogni Provincia sia rappresentata almeno attraverso o il Comune del capoluogo o l'Amministrazione provinciale, uno almeno sia rappresentante di una Camera d'agricoltura, industria e commercio e uno sia rappresentante delle Casse di risparmio; c) del direttore amministrativo dell'Universita', che svolge le funzioni di segretario. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 10
Art. 10. Il Consiglio di amministrazione: 1) approva, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea; 2) discute ed approva la relazione morale e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea, entro il mese di marzo; 3) delibera sulla richiesta di ammissione al Consorzio di nuovi membri; 4) esamina tutti gli argomenti inerenti al funzionamento del Consorzio e delibera in merito, purche' cio' non comporti impegni che eccedano l'esercizio finanziario in corso.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 11
Art. 11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta cio' sia ritenuto necessario dal rettore-presidente, e venga richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le adunanze del Consiglio sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti, salvo i casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello previsto pie la riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti piu' della meta' dei suoi componenti, e di questi la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti finanziatori. Per le votazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenente nell'art. 8. Tuttavia, in caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 12
Art. 12. Gli Enti partecipanti al Consorzio sono rappresentati alle adunanze dai capi delle rispettive Amministrazioni o da persona da lui delegata. I presidi delle Facolta' non possono delegare altri a sostituirli nelle riunioni, ma in caso di assenza o di impedimento, saranno sostituiti dalla persona che in loro vece ha la rappresentanza della Facolta'.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 13
Art. 13. Il direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pisa, ricopre, di diritto, la carica di segretario del Consorzio. In caso di assenza o di Impedimento, puo' il rettore sostituirlo temporaneamente, nella carica di segretario, con altro funzionale dell'Amministrazione universitaria. Il segretario del Consorzio sovraintende a tutte le operazioni amministrative e contabili necessarie per la gestione del Consorzio, funge da segretario nelle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione. Egli potra' essere coadiuvato dal personale dell'Universita'.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 14
Art. 14. Il rettore e i presidi di Facolta' eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la carica, sono sostituiti rispettivamente dal nuovo rettore o dal nuovo preside della Facolta' cui apparteneva il preside eletto. I rappresentanti degli Enti che siano stati eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la rappresentanza, sono sostituiti da coloro che subentrano nella rappresentanza del rispettivo Ente. I nuovi componenti del Consiglio come sopra designati, sostituiscono i rispettivi precedessori fino allo scadere del triennio in cui e' avvenuta la sostituzione.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 15
Art. 15. L'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nessuna spesa puo' essere deliberata oltre al 31 dicembre sul bilancio di ciascun anno.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 16
Art. 16. Tutti i versamenti e pagamenti per il Consorzio sono eseguiti a cura della Cassa di risparmio di Pisa, a cui e' affidato il servizio di cassa. Alla medesima devono essere affidati tutti i titoli e valori del Consorzio.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 17
Art. 17. Tutti i contributi dovuti e tutte le somme offerte al Consorzio sono versate alla Cassa di risparmio di Pisa. Gli incassi dei contributi e delle somme offerte al Consorzio come i pagamenti da esso dovuti saranno dalla Cassa eseguiti su mandati sottoscritti dal rettore-presidente e dal segretario. Nei mandati di pagamento dovranno essere indicati l'articolo del bilancio e la deliberazione del Consiglio in ordine alla quale vengono rilasciati.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 18
Art. 18. Il rettore-presidente non puo', senza speciale autorizzazione del Consiglio, disporre sui fondi del Consorzio alcun pagamento che non trovi riscontro nel bilancio preventivo approvato, salvo casi di particolare urgenza e importanza, da sottoporre poi, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 19
Art. 19. La rilevazione dei dati relativi agli studenti iscritti, di cui al quarto comma dell'art. 3, nella prima applicazione del presente statuto, viene riferita all'anno accademico precedente a quello dell'entrata in vigore dello statuto stesso.
Statuto Consorzio interprovinciale universitario-art. 20
Art. 20. In sede di prima applicazione, i contributi di cui alle seguenti lettere, sono calcolati in base ai criteri di contro a ciascuno indicati: A) AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 1) Amministrazione provinciale di Pisa: a) L. 6 - per abitante; b) L. 6.000 - per studente; c) L. 1.500.000 - quota fissa. 2) Amministrazioni provinciali di Lucca e di Livorno: a) L. 3 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. 3) Amministrazione provinciale di Massa: a) L. 1,50 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. 4) Amministrazioni provinciali di Grosseto e di La Spezia: a) L. 1 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. B) COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 1) Comune di Pisa: a) L. 16 - per abitante; b) L. 8.000 - per studente; c) L. 1.500.000 - quota fissa. 2) Comuni di Lucca e di Livorno: a) L. 8 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. 3) Comuni di Massa e di Carrara: a) L. 4 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. 4) Comuni di Grosseto e di La Spezia: a) L. 2,66 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. C) COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI. 1) Comuni della provincia di Pisa: L. 12 - per abitante. 2) Comuni della provincia di Lucca e di Livorno: L. 10 - per abitante. 3) Comuni della provincia di Massa: L. 5 - per abitante. 4) Comuni delle province di La Spezia e di Grosseto: L. 3,33 - per abitante. D) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA. Il contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di ciascuna Provincia e' pari ad 1/5 dell'ammontare dei contributi di tutti gli altri Enti delle rispettive Province. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione: BOSCO
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