DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1700
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Pavia:
gli accordi collettivi 11 luglio 1956 e 4 luglio 1957, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federterra, l'Unione italiana Lavoratori della Terra; e in data 4 luglio 1957, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale;
l'accordo collettivo 23 giugno 1958, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra Provinciale; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale;
l'accordo collettivo 25 luglio 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 23 giugno 1958;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pavia, in data 15 settembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, gli accordi collettivi 11 luglio 1956, 4 luglio 1957, 23 giugno 1958, e 25 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini della provincia di Pavia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte conti, addi' 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 59. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1956, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 4 LUGLIO 1957, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1958, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEI CEREALI ESTIVI ED ALLE OPERAZIONI AFFINI DELLA PROVINCIA DI PAVIA. Parte di provvedimento in formato grafico
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