DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1711
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 9 aprile 1956, sulla misura della paga base e della indennita' di contingenza per i dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 13 giugno 1956, sulla valutazione dell'indennita' di mensa nel computo delle varie indennita' per i dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 22 novembre 1956, sul pagamento della natalizia ai dipendenti delle aziende artigiane, tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani, la Federazione Provinciale Parmense dello Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale, la Camera Sindacale del Lavoro, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
- il contratto collettivo 18 ottobre 1957, e relativa tabella per il trattamento dei dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani, la Federazione Parmense dell'Artigianato, il Gruppo delle Imprese Artigiane e il Sindacato Provinciale Edili e Affini - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Lavoratori C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 8 luglio 1955, per il conglobamento della paga base e della indennita' di mensa dei dipendenti da aziende artigiane;
- il contratto collettivo 11 luglio 1958, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini;
- il contratto collettivo 21 luglio 1958, e relativa tabella per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli - l'accordo collettivo 25 maggio 1959, sulla misura della indennita' di contingenza per i dipendenti dalle aziende artigiane;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale dei Liberi Artigiani, la Federazione Parmense dell'Artigianato, il Gruppo delle Imprese Artigiane e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Lavoratori - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori:
- il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani, stipulato tra il Gruppo delle Imprese Artigiane e la Federazione Provinciale Industrie Alimentari, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione, la Camera sindacale del Lavoro: al quale ha aderito, in pari data, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti, per la provincia di Ravenna:
- l'accordo collettivo 27 ottobre 1947, per i dipendenti dalle aziende tipografiche artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Poligrafici e Cartai - l'accordo collettivo 16 maggio 1956, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Federazione Autonoma Provinciale degli Artigiani, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo collettivo 21 maggio 1956, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane di installazione di impianti idraulici stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 16 maggio 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6, 7, 8, 9, 32, della provincia di Parma in data 2, 5, 16 marzo 1960, 31 maggio 1960, n. 5 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 9 aprile 1956, relativo alla misura della paga base e della indennita' di contingenza, l'accordo collettivo 13 giugno 1956, relativo alla valutazione della indennita' di mensa nel computo delle varie indennita', l'accordo collettivo 22 novembre 1956, relativo al pagamento della gratifica natalizia, il contratto collettivo 18 ottobre 1957, relativo al trattamento dei dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, l'accordo collettivo 8 luglio 1958, relativo al conglobamento della paga base e della indennita' di mensa, il contratto collettivo 11 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini, il contratto collettivo 21 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli, l'accordo collettivo 25 maggio 1959, relativo alla misura della indennita' di contingenza, il contratto collettivo i ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani; - per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 ottobre 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende tipografiche, l'accordo collettivo 16 maggio 1956, relativo all'indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 21 maggio 1956, relativo all'indennita' di mensa, per i dipendenti dalle aziende artigiane di installazione di impianti idraulici; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Parma e Ravenna.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 50. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 9 APRILE 1956 SULLA MISURA DELLA PAGA BASE E DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 GIUGNO 1956 SULLA VALUTAZIONE DELLA INDENNITA' DI MENSA NEL COMPUTO DELLE VARIE INDENNITA' PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 NOVEMBRE 1956 SUL PAGAMENTO DELLA GRATIFICA NATALIZIA, AI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL MARMO DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1958, PER IL CONGLOBAMENTO DELLA PAGA BASE E DELLA INDENNITA' DI MENSA DEI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1958, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL SETTORE LEGNO ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 21 LUGLIO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL SETTORE FERRO-METALLI DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1959 SULLA MISURA DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE, DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO I OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI CASEIFICI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PARMA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1947 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE TIPOGRAFICHE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1956 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 21 MAGGIO 1956 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.