DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1724

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Sindacale Provinciale Farmacisti Proprietari, l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e la Camera Confederale del Lavoro, la Libera Unione Sindacale Provinciale, il Libero Sindacato Ausiliari di Farmacia, la Camera Sindacale Provinciale; della Federazione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 10 gennaio 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 3 della provincia di Teramo, in data 28 marzo 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie: - per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950; - per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957; - per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma. Ancona. Teramo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 93. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 22 APRILE 1950 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1957, PER I LAVORATORI, NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ANCONA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI TERAMO. Parte di provvedimento in formato grafico

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