DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1728
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, e relative tabelle, per il personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e 1° Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 94. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 3 NOVEMBRE 1954 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERE ANTIGAS E ANTIPOLVERE, AUTOPROTETTORI, OCCHIALI DI PROTEZIONE, ECC., DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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