DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1738
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero;
Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 4 febbraio 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Mantova, in data 15 marzo 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per h quali e stato stipulato, per la provincia di Mantova l'accordo collettivo integrativo 4 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con essi compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno del sughero, della provincia di Mantova.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 104. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.