DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1748
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra la Associazione degli Industriali - Gruppo Trebbiatori - e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bari, in data 23 agosto 1960, n. 1 della provincia di Taranto, in data 9 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico;
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, relativo ai prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Bari e Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 135. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra la Associazione degli Industriali - Gruppo Trebbiatori - e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bari, in data 23 agosto 1960, n. 1 della provincia di Taranto, in data 9 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico; I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura; - per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, relativo ai prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Bari e Taranto.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 135. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 9 GIUGNO 1951, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BARI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1957, PER I PRESTATORI D'OPERA ADDETTI Al LAVORI DI TREBBIATURA PER CONTO TERZI, DELLA PROVINCIA DI TARANTO. Parte di provvedimento in formato grafico
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