DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1751

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, per i lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato e i Sindacati Provinciali dei Lavoranti Barbieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Visti, per la provincia di Treviso:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Belluno, in data 18 giugno 1960, n. 2 della provincia di Rovigo, in data 20 giugno 1960, n. 6 della provincia di Treviso, in data 1 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora; - per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora; - per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 settembre 1949, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo 14 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 121. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 APRILE 1949 PER I LAVORATORI BARBIERI, PARRUCCHIERI, ACCONCIATORI PER SIGNORA DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 settembre 1949 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 14 MAGGIO 1959 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO. Parte di provvedimento in formato grafico

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