DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1772
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 107, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, per il personale dipendente dai laboratori di pasticceria della provincia di Ancona, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato F.I.L.A.M, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi Termali, il Sindacato Provinciale U.I.D.A.C.-U.I.L.; e in pari data, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale C.I.S.Na.L. Commercio;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Ancona, in data 5 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, relativo ad personale dipendente dai laboratori di pasticceria della provincia, di Ancona, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Ancona.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 129. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI ANCONA. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.