DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1773
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 aprile 1947, sull'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Spettacolo e la Federazione Lavoratori dello Spettacolo, la Camera Confederale del Lavoro cui ha aderito, in data 10 ottobre 1956, l'Unione Provinciale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2, della provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 aprile 1947, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, a n esso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Bologna.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 126. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 11 APRILE 1947 SULLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. Parte di provvedimento in formato grafico
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