DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1776
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959, modificativo dei predetto contratto nazionale;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e l'Associazione Dirigenti Aziende Commerciali;
Visti, per la provincia di Roma:
l'accordo collettivo integrativo 22 maggio 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e il Sindacato Romano Dirigenti Aziende Commerciali;
gli accordi collettivi integrativi 29 maggio 1956 e 12 febbraio 1954, allegati al predetto accordo 22 maggio 1959;
l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1956, per i dirigenti delle aziende commerciali librarie, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo collettivo 22 maggio 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, n. 9 della provincia di Roma, in data 24 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per i dirigenti di aziende commerciali: per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 giugno 1960; per la provincia di Roma, l'accordo collettivo integrativo 22 maggio 1959, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese commerciali delle province di Milano e Roma.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 134. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GIUGNO 1960 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 MAGGIO 1959 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1956 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI LIBRARIE DELLA PROVINCIA DI ROMA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.