DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1778
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo interconfederale 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1958 per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffe', torrefazione del caffe', prodotti alimentari vari);
Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 3 dicembre 1968, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie di prodotti alimentari vari e della torrefazione del caffe', stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Alimentaristi, l'Unione Sindacati Indipendenti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo salariale 3 dicembre 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie di prodotti alimentari vari e della torrefazione del caffe' della provincia di Palermo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di prodotti alimentari vari e di torrefazione del caffe' della provincia di Palermo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 115. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO SALARIALE 3 DICEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LE INDUSTRIE DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI E DELLA TORREFAZIONE DEL CAFFE DELLA PROVINCIA DI PALERMO. Parte di provvedimento in formato grafico
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