DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1796
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1859, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la Valle d'Aosta, l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Valdostana Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Aosta e Valle, l'Unione Regionale della Valle d'Aosta C.I.S.L., il Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs," al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 di Aosta, in data 25 giugno 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 21. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 29 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA VALLE D'AOSTA. Parte di provvedimento in formato grafico
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