DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1799

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14: luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Pisa:

tutti stipulati tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica, stipulato tra l'Associazione dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa: - l'accordo collettivo 23 dicembre 1940, relativo alla sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane; - l'accordo collettivo i luglio 1947, relativo all'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane; - l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane; - l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennita' di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane; - per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica; sono regolati da norme, giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativi cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 16. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1946 PER LA SISTEMAZIONE SALARIALE DEI DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1947 PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO SALARIALE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 DICEMBRE 1947 PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA AI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1956 PER LA RIVALUTAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PISA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1957 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA FABBRICHE ARTIGIANE DI TERRAGLIA E CERAMICA DEL COMUNE DI VICOPISANO Parte di provvedimento in formato grafico

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