DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 14 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;
Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato;
Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alle Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 17. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 6 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSE AL GALOPPO Parte di provvedimento in formato grafico
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