DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1802

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra la Comunita' Barbieri e Misti - Associazione Provinciale Artigiani - e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L.;

Visti, per la citta' di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano: il contratto collettivo 22 gennaio 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo 22 settembre 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 22 gennaio 1957;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Venezia, in data 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora; per la citta' di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano, il contratto collettivo 22 gennaio 1957, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 22 settembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della citta' di Venezia, e di tutti i lavoranti barbieri della citta' di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 19. VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1951 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA NELLA CITTADI VENEZIA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1957 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTADI VENEZIA E NELLA FRAZIONE DI LIDO E MURANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1958 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTADI VENEZIA E NELLE FRAZIONI DI LIDO E MURANO Parte di provvedimento in formato grafico

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