DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1809
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salariati agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 243 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;
Visti, per la provincia di Cagliari:
- il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 12 ottobre 1953, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Province - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
- l'accordo collettivo 28 febbraio 1953, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale egli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoltori - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
- il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958, per i braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -,la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati, stipulati, per la provincia di Cagliari: - il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951 e l'accordo collettivo 12 ottobre 1953 relativi ai salariati fissi dell'agricoltura; - l'accordo collettivo 28 febbraio 1953 e il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958 relativi ai braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Cagliari.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 28. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 DICEMBRE 1951, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1953, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 28 FEBBRAIO 1953 PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 GIUGNO 1958, PER I BRACCIANTI AVVENTIZI (GIORNALIERI DI CAMPAGNA) DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. Parte di provvedimento in formato grafico
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