DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1812

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina;

Visti i contratti collettivi nazionali 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957 e 30 ottobre 1957, rispettiva mente per gli operai, gli impiegati e le categorie speciali dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica;

Visti, per l'isola di Murano:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia in data 2 maggio 1961, degli articoli sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per l'isola, di Murano: - l'accordo collettivo 2 aprile 1947, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro; - l'accordo collettivo 27 agosto 1919, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei refrattari; - l'accordo collettivo 8 gennaio 1957, relativo alla disciplina del trattamento di mensa, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anziddetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti le rispettive discipline nazionali delle categorie, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina, e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.

GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962.

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 53 - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 2 APRILE 1947 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITA' INFRASETTIMANALE SOSTITUTIVA DI QUELLA DEL SANTO PATRONO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO NELL'ISOLA DI MURANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 27 AGOSTO 1949 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITA' INFRASETTIMANALE SOSTITUTIVA DI QUELLA DEL SANTO PATRONO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI REFRATTARI NELL'ISOLA DI MURANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1957 SULLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI MENSA Al LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO E DELLA CERAMICA NELL'ISOLA DI MURANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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