DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1814

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, per i lavoranti barbieri stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani - Sindacato Provinciale Barbieri e Parrucchieri e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, per i lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba, stipulato tra il Sindacato Barbieri dell'Associazione Libera degli Artigiani e il Sindacato Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -;

Visto, per la citta' di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato;

Visto, per la citta' di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, per i dipendenti da sale da barba, stipulato tra il Sindacato Esercenti Sale da Barba e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Barbieri - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Foggia, in data 25 giugno 1960, n. 9 della provincia di Bari, in data 16 luglio 19,60, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro Costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1954, relativo ai lavoranti barbieri - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 18 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti dalle sale da barba; - per la citta' di Bari, l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1948, richiamato dal predetto contratto 18 ottobre 1948 ed allo stesso allegato; - per la citta' di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da sale da barba; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle province di Foggia, Bari e della citta' di Lecce.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 55. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 APRILE 1954 PER I LAVORATORI BARBIERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 OTTOBRE 1948 PER I LAVORANTI BARBIERI DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA PROVINCIA DI BARI. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO A. ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 SETTEMBRE 1948 PER I LAVORANTI BARBIERI DIPENDENTI DALLE SALE DA BARBA DELLA CITTA' DI BARI. (CAPOLUOGO). Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 febbraio 1954 PER I DIPENDENTI DA SALE DA BARBA PER LA CITTADI LECCE. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.