DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1823
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, e la Federazione Gente del Mare e la Federazione italiana Lavoratori del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione italiana Marittimi; e, in pari data, tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra la Federazione Nazionale degli Armatori, gia' Navalpiccolo e la Federazione Gente del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;
Considerata l'identita' dei contratti collettivi suddetti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 22 e 87, rispettivamente in data 1 febbraio 1960 e 6 giugno 1960, dei contratti collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente agli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 e il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 1416, foglio n. 50. - VILLA
Contratti Collettivi
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI 7 DICEMBRE 1956 E 28 DICEMBRE 1956 PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI CON CONTRATTO A COMPARTECIPAZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico
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