DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1828
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra la Federazione italiana delle Casse Rurali ed Artigiane ed il Sindacato Nazionale Dipendenti Casse Rurali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 del 26 gennaio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha, accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo ai dipendenti della Casse rurali ed Artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti delle Casse rurali ed artigiane.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 76. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE. Parte di provvedimento in formato grafico
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