DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1832
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23 giugno 1958, per le tariffe salariali per i lavori di trebbiatura e mietitura, stipulato tra il Consorzio Trebbiatori e Motoaratori e la Federbraccianti - C.G.I.L. - la Liberterra - C.I.S.L. - l'U.I.L.-Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23 giugno 1958 relativo alle tariffe salariali per i lavori di trebbiatura e mietitura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura ed alla mietitura della provincia di Brescia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 77. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1958, PER LE TARIFFE SALARIALI PER I LAVORI DI TREBBIATURA E MIETITURA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. Parte di provvedimento in formato grafico
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