DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste l'art. 37, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, e relativa tabella per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federazione Braccianti agricoli, la C.I.S.L. - Braccianti la U.I.L. - Terra;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Bologna, in data 6 aprile 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per la provincia di Bologna: il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, per la provincia di Bologna.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 59. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSUNTRICI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA ESCLUSA LA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI Al LAVORI DI TREBBIATURA DEL GRANO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSUNTRICI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. Parte di provvedimento in formato grafico
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