DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1836

Type DPR
Publication 1961-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1050, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1735, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692; Veduta la legge 10 dicembre 1960, n. 1576; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvate e modificate con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 98. - VILLA

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 1

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste Art. 1. L'Universita' degli studi di Trieste e' costituita dalle seguenti Facolta': Facolta' di giurisprudenza; Facolta' di economia e commercio; Facolta' di lettere e filosofia; Facolta' di magistero; Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Facolta' di farmacia; Facolta' di ingegneria.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 2

Art. 2. A ciascuna Facolta' sono annessi gli Istituti scientifici o Seminari e le Scuole di perfezionamento e di specializzazione. Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni ed iniziative opportune. Le Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i laureati all'attivita' scientifica nella disciplina o gruppo di discipline cui si intitolano. Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre i laureati ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacita' tecnica in un determinato ramo di esercizio professionale.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 3

Art. 3. Nell'Universita' e' costituita una biblioteca, che puo' essere anche divisa per Facolta' ed Istituti. L'ordinamento della biblioteca generale e delle biblioteche di Facolta' o degli Istituti e' disciplinato da un regolamento, emanato dal rettore sentito il Senato accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 4

Art. 4. Ogni Facolta' o Scuola di perfezionamento o di specializzazione comprende gli insegnamenti specificati nei titoli seguenti per i diversi corsi di laurea e di diploma. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di ciascuna Facolta' determina, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, quali tra gli insegnamenti complementari previsti dal rispettivo ordine degli studi debbano essere effettivamente impartiti nell'anno accademico successivo. Di tale determinazione deve essere data tempestiva notizia nell'albo universitario o con altre forme di pubblicita'.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 5

Art. 5. Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale o pluriennale, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali con un minimo di cinquanta lezioni nel corso di ciascun anno accademico. I professori hanno l'obbligo di impartire lezione secondo l'orario in tutti giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diversamente da norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte vengono annotate dei professori su un diario trasmesso loro dalla segreteria, che deve essere vistato periodicamente dal preside della Facolta'.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 6

Art. 6. Con deliberazione del competente Consiglio di Facolta', per ogni insegnamento ufficiale, possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, corsi di esercitazioni da svolgersi dai titolari o dagli assistenti presso gli Istituti scientifici universitari ai quali il singolo insegnamento fa capo.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 7

Art. 7. Presso l'Universita' prestano servizio, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche dei vari insegnamenti o Istituti, assistenti e lettori, di ruolo, incaricati e straordinari. La ripartizione degli assistenti straordinari tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e' determinata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentite le Facolta' interessate.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 8

Art. 8. Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, puo' essere esercitato l'insegnamento a titolo privato dai liberi docenti, secondo le norme vigenti sull'istruzione universitaria, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonche' per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facolta'.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 9

Art. 9. I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare, entro la prima decade del mese di ottobre, ai presidi delle rispettive Facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; ed i Consigli delle Facolta' debbono, prima dello inizio dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle vigenti norme sull'istruzione universitaria, specialmente determinando quali corsi debbano avere carattere istituzionale e quali monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge. Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto ed ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. Contro il giudizio della Facolta' i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che provvede inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 10

Art. 10. I rettori, i presidi delle Facolta' e i direttori degli Istituti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accordare a persone, non aventi la qualita' di professori dell'Universita', di tenervi conferenze, purche' si tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre Universita'. Essi possono, inoltre, sentito il Senato accademico, invitare a tenervi conferenze persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee allo insegnamento universitario.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 11

Art. 11. I singoli Istituti e Seminari delle Facolta' sono diretti di regola da un professore di ruolo, nominato dal rettore su designazione del competente Consiglio di Facolta', espressa a scrutinio segreto, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina e' fatta per in triennio contemporaneamente per tutti i direttori e puo' essere successivamente confermata. Se manchino professori di ruolo, che facciano capo all'Istituto, la direzione dello stesso e' affidata ad un professore incaricato per la durata di un anno. Quando se ne ravvisi la necessita', la direzione dell'istituto potra' essere affidata a un Collegio di professori della Facolta', designati con deliberazione motivata della stessa Facolta' e del Senato accademico. Il direttore e' assistito, per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto, da un Consiglio direttivo, composto dai professori di ruolo delle materie comprese nella sfera di attivita' dell'istituto. Del Consiglio fanno anche parte, con voto consultivo, i professori incaricati degli insegnamenti facenti capo all'Istituto.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 12

Art. 12. Gli Istituti hanno ciascuno una propria dotazione sul bilancio dell'Universita', determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione su proposta delle rispettive Facolta'. Potranno aversi inoltre assegnazioni suppletive da parte di eliti o privati con destinazione specifica ad uno o piu' Istituti.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 13

Art. 13. Ogni Istituto, costituito da piu' laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti dell'istituto; l'altra parte e' distribuita dal Consiglio direttivo tra i vari laboratori o sezioni a seconda delle loro materie.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 14

Art. 14. Ogni Istituto puo' avere un proprio regolamento interno, emanato e modificato dal rettore su proposta del direttore e sentito il competente Consiglio di Facolta'.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 15

Art. 15. Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed I laureati della rispettiva Facolta', nonche' gli studenti e laureati di altre Facolta' ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 16

Art. 16. Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione puo' essere sospeso ed escluso dalla frequenza per ordine del direttore, sentito il preside della Facolta'. A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi il direttore rispettivo puo' rilasciare un attestato, vistato dal rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti. Inoltre i direttori degli Istituti ed i professori di materie che non facciano capo a singoli Istituti, possono rilasciare alla Segreteria attestazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attivita' svolta dagli studenti. In base a tali attestazioni la Segreteria rilascia i relativi certificati.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 17

Art. 17. Lo studente che non intenda seguire il piano degli studi consigliato dalla Facolta', dovra' presentare, insieme alla domanda di immatricolazione o di iscrizione, quel diverso piano degli studi che intende seguire, affinche' sia sottoposto all'approvazione della Facolta'. Diversamente si presume che lo studente segua ogni anno il piano degli studi consigliato dalla Facolta' quale sara' riprodotto sul libretto d'iscrizione.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 18

Art. 18. La frequenza degli studenti ai corsi d'insegnamento ed alle esercitazioni che ne fanno parte integrante, e' obbligatoria. I professori possono assicurarsi dell'assiduita' e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La Segreteria e' tenuta a comunicare ai professori entro il 31 dicembre l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi. La frequenza ai corsi e' comprovata dall'attestazione del professori sul libretto d'iscrizione, salvo che le singole Facolta' dispongano diversamente. A tal fine, quando occorra, gli studenti debbono presentare il libretto ai professori, per la firma d'iscrizione, entro il mese di dicembre e, per la firma di frequenza, entro la prima decade del mese di maggio di ciascun anno accademico. Lo Studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non e' ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 19

Art. 19. Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma di corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente. Lo studente che Intenda sostenere l'esame su un corso da lui frequentato e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovra' presentarsi, e' tenuto a chiederne la autorizzazione prima dell'inizio della sessione. Lo studente che non abbia superato gli esami nelle materie propedeutiche come stabilito dai piani di studio delle singole Facolta', non puo' essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime. Il risultato dei singoli esami, espresso in trentesimi, e' annotato da uno dei tre membri della Commissione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che deve essere esibito alla Commissione stessa.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 20

Art. 20. Lo studente che ha seguito i corsi non pareggiati tenuti da liberi docenti puo' essere ammesso a sostenere su di essi un esame del cui risultato viene presa nota nella sua carriera scolastica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 21

Art. 21. L'esame di laurea consiste nella discussione intorno ad un lavoro originale compiuto dal candidato sopra un tema da lui scelto con l'approvazione del professore della materia, e vertente su una delle materie fondamentali o complementari purche' previste dall'ordinamento, didattico proprio di ciascuna Facolta'; inoltre, nell'eventuale discussione di una o piu' tesine orali. La dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria, prima della sessione di esami di laurea, accompagnata da un modulo recante i titoli della tesi e delle eventuali tesine e vistato dai rispettivi relatori. La Segreteria, dopo aver accertato la regolarita' dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, trasmette la dissertazione al preside della Facolta', il quale potra' designare accanto al relatore uno o piu' correlatori. Una copia della dissertazione di laurea deve essere conservata nell'archivio della Segreteria; un'altra copia puo' essere conservata negli Istituti scientifici che vi abbiano interesse. Per ogni altra modalita' relativa all'esame di laurea valgono le norme concernenti i singoli corsi di laurea.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 22

Art. 22. Gli esami di profitto e di diploma delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono disciplinati dalle norme che regolano ciascuna Scuola.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 23

Art. 23. Le Commissioni per gli esami di laurea sono presiedute dai presidi delle Facolta', quelle per gli esami di diploma dai direttori delle Scuole.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 24

Art. 24. La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche.

Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste-art. 25

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