DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1837
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'art. XI del medesimo.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 2. - VILLA
Accordo-art. I
Accordo culturale tra l'Italia ed il Brasile (Rio de Janeiro, 6 settembre 1958) ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, consci della comunita' di tradizioni su cui si basa la vita culturale dei loro due Paesi, e animati dal desiderio di rendere ancora piu' strette e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche gia' esistenti fra i loro due popoli; hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ciascuna delle Parti Contraenti permettera' la creazione, e favorira' con tutte le possibili facilitazioni, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti di Cultura dell'altro Paese, autorizzati dai rispettivi Governi, la cui attivita' sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo, per mezzo di corsi, conferenze, concerti, manifestazioni d'arte, servizi di biblioteca, discoteca, filmoteca, ecc. e permettera' che istituzioni o privati li sovvengano con mezzi finanziari o di qualsiasi altra natura. Le due Commissioni Miste, di cui tratta l'Articolo 8, determineranno quali degli organismi gia' esistenti nei due Paesi potranno essere riconosciuti come Istituti di Cultura agli effetti del comma precedente e determineranno le diverse agevolazioni (fiscali, doganali, ecc.) di cui potranno beneficiare.
Accordo-art. II
Articolo II Ciascuna delle Parti Contraenti favorira' presso le Universita', gli altri Istituti Superiori e gli Istituti di Istruzione Media siti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese. In particolare: a) il Governo italiano si impegna a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di lingua e letteratura portoghese esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura brasiliana e alle relative particolarita' linguistiche; b) il Governo brasiliano si impegna a introdurre lo studio facoltativo della lingua italiana negli Istituti ufficiali di istituzione media e a riconoscere la sua validita' nei programmi di esame in posizione di parita' con la lingua straniera piu' favorita, fra quelle per cui e' previsto lo stesso tipo d'insegnamento come pure a mantenere e sviluppare lo studio dell'italiano nelle Universita' e negli Istituti Superiori.
Accordo-art. III
Articolo III Le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare, nello ambito delle rispettive legislazioni, il funzionamento di corsi speciali che seguano i programmi scolastici di entrambi i Paesi sempre che tali corsi si rendano necessari per particolari esigenze (culturali, connesse alla immigrazione, ecc.).
Accordo-art. IV
Articolo IV Le Parti Contraenti si impegnano a favorire i contatti diretti fra le Universita' e gli altri organismi di cultura umanistica scientifica e artistica dei due Paesi, studiando la possibilita' di organizzare a) scambio di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti; b) scambio regolare di borsisti; c) scambio regolare di pubblicazioni ufficiali e provenienti da Universita', Accademie, Societa' Scientifiche e Istituti Culturali in generale. Sara' inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per fine la creazione e l'amministrazione di borse destinate a studenti italiani e brasiliani. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-brasiliana.
Accordo-art. V
Articolo V Le Parti Contraenti si adopereranno a far si' che la rispettiva cultura sia meglio conosciuta per mezzo della organizzazione, nell'altro Paese, di corsi di conferenze, di concerti, di esposizioni e di manifestazioni artistiche e teatrali, di mostre editoriali ed ogni altra manifestazione diretta alla diffusione del libro, cosi' come per mezzo di films, della radio, della televisione, della fotografia e dello sport e concedendosi, reciprocamente, a tal fine, ogni possibile facilitazione fiscale, doganale, ecc. In modo particolare resta stabilito che l'organizzazione di mostre d'arte nel quadro del presente Accordo sara' agevolata dalle Parti Contraenti, sostituendo con idonea fideiussione il versamento del deposito doganale da effettuarsi in relazione ad importazioni ed esportazioni temporanee.
Accordo-art. VI
Articolo VI Le Parti Contraenti concederanno tutte le possibili facilitazioni per l'entrata nei rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, destinati a istituzioni di carattere educativo e culturale, a condizione che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali. Inoltre, i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, conte pure la musica manoscritta o stampata, non saranno soggetti ad altre tasse o diritti diversi da quelli previsti per gli oggetti elencati nel presente comma. Saranno infine adottate, ove necessario, misure opportune per rendere il piu' rapido possibile l'inoltro ai destinatari del materiale su menzionato e in particolare dei giornali e delle riviste.
Accordo-art. VII
Articolo VII Le Parti Contraenti esamineranno, di comune accordo e nello spirito delle rispettive legislazioni, la possibilita' della adozione di norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare e semplificare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio intermedi e finali, con lo scopo di stabilire la loro equivalenza, sia ai fini accademici, sia ai fini dell'esercizio professionale.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, nonche' della formulazione di qualunque proposta destinata ad adattare lo stesso Accordo a ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, saranno costituite due Commissioni miste italo-brasiliane, una a Roma e l'altra a Rio de Janeiro. Ogni Commissione sara' costituita da sei membri nominati meta' dal Governo italiano e meta' dal Governo brasiliano, la Presidenza e la Segreteria saranno affidate rispettivamente, in Italia, a un italiano e a un brasiliano, e in Brasile, a un brasiliano e a un italiano. Le Commissioni si riuniranno almeno una volta all'anno e tutte le volte che i Presidenti lo considerino necessario. In caso di necessita' la Commissione potra' disporre di periti a titolo di consultori tecnici.
Accordo-art. IX
Articolo IX Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a prendere in esame l'adozione nei rapporti reciproci di tutte le facilitazioni previste nelle raccomandazioni dell'UNESCO che siano state approvate dai Delegati dei due Paesi.
Accordo-art. X
Articolo X Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che sia denunciato da una delle Parti Contraenti. In tal caso, l'Accordo cessera' di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Le facilitazioni concesse agli Istituti, di cui tratta l'Articolo I, saranno comunque mantenute reciprocamente per sei mesi.
Accordo-art. XI
Articolo XI Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' effettuato lo scambio delle ratifiche che avra' luogo in Roma. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. GIUSEPPE MEDICI FRANCISCO NEGRAO de LIMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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