DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1838
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 20 marzo 1957, relativo all'indennita' di mancata mensa per i dipendenti da case di spedizioni marittime, stipulato tra l'Associazione fra le Case di Spedizionieri Marittimi e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Case di Spedizione e Agenti Marittimi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 20 marzo 1957, relativo all'indennita' di mancata mensa per i dipendenti da case di spedizioni marittime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 25. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 20 MARZO 1957 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MANCATA MENSA PER I DIPENDENTI DA CASE DI SPEDIZIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. Parte di provvedimento in formato grafico
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