DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1840

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741; che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale 28 luglio 1959, per le aziende ed i lavoratori dipendenti che effettuano le cosi' dette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;

Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la camera Confederale del Lavoro, a Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, dello accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, relativo alla corresponsione della indennita' vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli che non forniscono gratuitamente indumenti da lavoro della provincia di Pisa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso il presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Pisa.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 84. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 8 OTTOBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 AGOSTO 1949, PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' VESTIARIO AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI CHE NON FORNISCONO GRATUITAMENTE GLI INDUMENTI DA LAVORO, DELLA PROVINCIA DI PISA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.