DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1841
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso.
GRONCHI FANFANI - SEGNI SPATARO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA
Accordo
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore. (Ginevra, 20 marzo 1958). Parte di provvedimento in formato grafico
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