DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. 1842

Type DPR
Publication 1961-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Pisa il 15 luglio 1961 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa.

Art. 2

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell'art. 1 (sub - art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 58. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 1

Repertorio n. 412 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la sezione di lingue e letterature straniere della facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Pisa. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961) il giorno quindici (15) del mese di luglio in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico Amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatore con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: Faedo prof. Alessandro, professore universitario, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualita' di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 21 giugno 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera a); Mancini prof. Guido, professore universitario, nato a Campobasso il 22 febbraio 1918, domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa, con deliberazione in data 14 luglio 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera b). I predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la sezione di lingua e letterature straniere la Facolta' di economia e commercio della Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 2

Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga di versare all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Consorzio interprovinciale universitario versera' annualmente all'Universita' medesima, la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 4

Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterra' automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della Cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 6

Art. 6. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga inoltre a versare alla Universita' degli studi di Pisa oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente la suddetta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della Cattedra nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Pisa versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti su indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 8

Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). E' richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volonta' da loro manifestata e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Alessandro Faedo n.n. F.to Guido Mancini n.n. F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 17 luglio 1961 al n. 122, vol. 230, Mod. I, Esatte lire seicentotrenta. Il Direttore Capo Ufficio F.to Scopelliti Antonino

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 1

Repertorio n. 413. Istituzione di due posti di assistente di ruolo convenzionati per la sezione di lingue e letterature straniere della Facolta' di economia e commercio per l'Universita' degli studi di Pisa. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantuno (1961) e questo di quindici (15), del mese di luglio in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti, 8. Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664 e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni mi sono comparsi personalmente i signori: Faedo prof. Alessandro, professore universitario, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualita' di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 21 giugno 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera a); Mancini prof. Guido, professore universitario, nato a Campobasso il 22 febbraio 1918, domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa, con deliberazione in data 14 luglio 1961, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera b). I predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la sezione di lingue e letterature straniere della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Pisa, saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta'. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 2

Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga di versare, all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento dei posti di ruolo, di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina dei titolari dei posti stessi, la somma complessiva di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per due posti di assistente di ruolo universitario.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, disposte dallo Stato, la somma complessiva di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per i due posti di assistente di ruolo, il Consorzio interprovinciale universitario, versera' annualmente all'Universita' medesima, la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 4

Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Pisa, dei singoli due assistenti di ruolo e si riterra' automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta; a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti i due posti si intenderanno senz'altro soppressi, ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 6

Art. 6. Il Consorzio Interprovinciale universitario si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Pisa, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti la ulteriore somma complessiva di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolari dei posti nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Pisa, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Convenzione istituzione di due posti di assistente Facolta' di economia Universita' di Pisa-art. 8

Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi Sull'istruzione superiore approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' richiesto io, direttore amministrativo, ha ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Alessandro Faedo n.n. F.to Guido Mancini n.n. F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 17 luglio 1961 al n. 123, vol. 230, Mod. I, Esatte L. seicentotrenta. Il V. Direttore Capo Ufficio F.to Scopelliti Antonino.

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