DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 1871
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per il commercio "P. Metastasio" di Roma;
Considerato che per mero errore materiale nella tabella organica dell'Istituto venne prevista una cattedra in meno di insegnamento di ruolo e cioe' n. 6 anziche' n. 7 come calcolato;
Considerato, pertanto, che si rende necessario modificare la tabella organica correggendo l'errore sopraddetto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.
GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 52. - VILLA
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale per il commercio "Pietro Metastasio" di Roma Numero dei posti Qualifica Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (1ª categoria)....... 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A).............. 7 3. Insegnanti tecnici pratici (1).................. 4. Segretario economo.............................. 1 5. Applicati....................................... 2 Personale incaricato 6. Incarichi di insegnamento per complessive ore 230 settimanali............................. 16 7. Insegnanti tecnici pratici...................... 2 8. Applicati....................................... 1 9. Persone di servizio............................. 4 (1) Il trattamento economico e di carriera e quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione BOSCO Il Ministro per il tesoro TAVIANI
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